Get Adobe Flash player
Home Nutrizione Normativa italiana sugli integratori alimentari

Normativa italiana sugli integratori alimentari

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

Provvedimento nazionale per la disciplina dell'impiego di sostanze diverse da vitamine e minerali negli integratori


Secondo la definizione normativa (direttiva comunitaria 2002/46/CE attuata con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169), gli integratori alimentari sono fonti concentrate di sostanze a effetto nutritivo o "fisiologico" e, alla luce di tale inquadramento, comprendono oggi prodotti con nutrienti, come vitamine e minerali, ma anche con sostanze di altro tipo, come estratti vegetali ammissibili per finalità "salutistiche".
A livello comunitario l'armonizzazione del settore, in corso per l'impiego di vitamine e minerali, non sarà seguita da un analogo processo per le altre sostanze. Per queste ultime infatti la Commissione europea ha decretato che mancano le condizioni per avviare l'armonizzazione, vista la forte disomogeneità dell'approccio e delle situazioni nazionali dei vari Stati membri.
Conseguentemente, il Ministero della Salute ha ritenuto di intervenire sul piano normativo per l'impiego di altre sostanze negli integratori, soprattutto piante e derivati, predisponendo un apposito decreto che ha notificato preventivamente alla Commissione europea in quanto norma tecnica di adozione unilaterale.
Contestualmente alla notifica, lo stesso Ministero ha organizzato a Roma lo scorso 15 luglio il meeting "Food Supplements: the Italian Approach", alla presenza di rappresentanti della Commissione europea, dell'EFSA, di altri Stati membri, nonché di esponenti nazionali del mondo scientifico e accademico, per illustrare le motivazioni del provvedimento e per un confronto sul tema, alla luce del complesso quadro attuale della legislazione alimentare comunitaria.
L'approccio italiano parte dal presupposto che un integratore alimentare ha ragione di esistere solo se la fonte concentrata di sostanze a effetto fisiologico da cui è composto è attiva in modo plausibile. Mentre per gli altri alimenti lo svolgimento di effetti sulla salute non può rappresentare un obbligo ma solo una facoltà (riconducibile all'eventuale presenza nella matrice alimentare di determinati costituenti), gli integratori, per la loro natura e le tipiche forme di presentazione in capsule, compresse, fialoidi e simili, sono legittimati come opzione salutistica solo dalla effettiva capacità di svolgere gli effetti per i quali vengono ideati e proposti al consumo.
Ne deriva che, se l'attività è un requisito necessario, è altrettanto necessario indicare in etichetta in che direzione si svolge, sulla base del complesso delle evidenze scientifiche e dell'uso tradizionale, per orientare correttamente le scelte dei consumatori in funzione delle aspettative e delle specifiche esigenze individuali.
In conseguenza di tale approccio, l'indicazione dell'effetto di un integratore non può essere assoggettata direttamente al regolamento (CE) 1924/2006 che è stato adottato a livello comunitario per disciplinare gli effetti sulla salute degli alimenti rivendicati dalle imprese su base volontaria.
La Commissione europea, dopo la notifica del provvedimento, ha tre mesi di tempo per le sue valutazioni. Si resta in attesa degli
sviluppi.

Bruno Scarpa
Direttore IV Ufficio Alimenti particolari e Integratori
Ministero della Salute



Tratto da:
Fitoterapia33 - n. 8/2010

 
Ultimi Eventi
No events
Eventi Calendario
May 2024
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ulti Clocks content
Ambiente Agricoltura Salute Ultime Notizie Diritti Umani Nutrizione Notizie flash
3D Live Statistics
Sondaggi
Cosa pensi di questo Sito?
 
Previsioni meteo
Click per aprire http://www.ilmeteo.it